Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 Giugno 2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere nelle sanzioni le persone giuridiche (Società ed enti).
La responsabilità amministrativa della persona giuridica per la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l’autore dell’illecito e sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall’amnistia.
La persona giuridica non può essere chiamata a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente lo richiamano.